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Affrancamento con imposta sostitutiva del 13% per oro e altri metalli preziosi

Il valore assoggettato a imposta sostitutiva diventa il nuovo costo fiscalmente riconosciuto

20 novembre 2025

Un emendamento al Disegno di legge di Bilancio 2026 (emendamento n. 18.4) introduce un importante regime opzionale di rideterminazione del costo o valore di acquisto dei metalli preziosi, sia allo stato grezzo sia monetato.
 Si tratta di un meccanismo di affrancamento simile a quello già utilizzato per le partecipazioni, i terreni e, più di recente, per le cripto-attività.

La disciplina attuale

L’art. 67, comma 1, lett. c-ter del TUIR prevede che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi costituiscano redditi diversi di natura finanziaria.
 Sono considerati metalli preziosi, secondo il DLgs. 251/99:

  • oro
  • argento
  • platino
  • palladio

Sono esclusi invece diamanti, gioielli o altri oggetti lavorati, anche se realizzati in metallo prezioso.

La plusvalenza si determina come differenza tra il corrispettivo di vendita e il costo di acquisto documentato.

Dal 1° gennaio 2024, in assenza di documentazione del costo, l’intero corrispettivo è imponibile: non vale più la regola agevolativa del 25% del prezzo di cessione.

 

La novità dell’emendamento: affrancamento al 13%

Per i metalli preziosi detenuti al 1° gennaio 2026, il contribuente può scegliere di sostituire il costo storico con il valore alla stessa data, pagando un’imposta sostitutiva del 13%.
 L’aliquota è pari alla metà di quella ordinaria prevista per i redditi finanziari (26%).

Obiettivi della norma:

  1. permettere ai possessori di oro da investimento o altri metalli preziosi privi di documentazione d’acquisto di avere un costo fiscale certo;
  2. generare un gettito significativo, visto l’elevato valore delle attuali giacenze in oro.

Non è prevista, invece, alcuna forma di regolarizzazione RW per metalli detenuti all’estero non dichiarati: l’unica strada rimane il ravvedimento operoso.

 

Determinazione del valore al 1° gennaio 2026

Il nuovo valore fiscalmente riconosciuto coincide con il valore normale ai sensi dell’art. 9 del TUIR.

  • Per i lingotti e metalli grezzi: si utilizzano le quotazioni di mercato.
  • Per le monete d’oro: si può ricorrere alle valutazioni di operatori specializzati (es. Bolaffi, Nexia Gold).

Non è previsto l’obbligo di una perizia di stima.

 

Norma transitoria e versamenti

La misura ha carattere transitorio: vale solo per i metalli posseduti alla data del 1° gennaio 2026.

Scadenze per il versamento dell’imposta sostitutiva:

  • pagamento unico entro il 30 settembre 2026, oppure
  • rateizzazione fino a 3 rate annuali di pari importo.

 

Limiti e precisazioni

L’affrancamento non permette la generazione di minusvalenze: se il contribuente paga l’imposta sostitutiva, il nuovo valore non potrà essere usato per realizzare perdite compensabili con altri redditi finanziari.
 Si tratta di una clausola tipica di tutte le norme di affrancamento.