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Obbligo PEC per tutti gli amministratori di società

Entro il 30 giugno 2025, è stato esteso, anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, l’obbligo di possedere un indirizzo PEC

11 aprile 2025

Entro il 30 giugno 2025, è stato esteso, anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, l’obbligo di possedere un indirizzo PEC, uniformando così l'uso della posta elettronica certificata tra tutte le tipologie di imprese, favorendo l'integrazione nel sistema digitale nazionale.

L'obbligo di comunicare la PEC degli amministratori attiene a tutte le società con esclusione di quelle cui non è consentito svolgere attività commerciali, quali:

  • la società semplice, con la sola eccezione delle società semplici che esercitino l'attività agricola;
  • le società di mutuo soccorso;
  • i consorzi, anche con attività esterna;

le società consortili, in quanto svolgono un'attività sociale volta alla disciplina o allo svolgimento di determinate fasi delle imprese appartenenti agli imprenditori istituenti.

Si ritiene, invece, che possano essere ricomprese le reti di imprese che, in presenza di un fondo comune e dello svolgimento di un'attività commerciale rivolta ai terzi, si iscrivano al Registro delle imprese acquisendo soggettività giuridica.

Oggetto di comunicazione è la PEC di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione. Il riferimento dell'obbligo alle persone che svolgano l'incarico e non all'organo in quanto tale comporta che, in presenza di una pluralità di amministratori, debba essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi. L'obbligo si applica anche ai liquidatori.

A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all'obbligo, la Camera di commercio ricevente l'istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento, assegnando all'impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.

Ciò detto, peraltro, il MIMIT conclude nel senso che comunque residua l'applicabilità della ordinaria sanzione prevista dall'art. 2630 c.c.:

Importo della sanzione:


  1. L'importo della sanzione va da 103 euro a 1.032 euro.
  2. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini, la sanzione è ridotta ad un terzo.
  3. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione è aumentata di un terzo.