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Obbligo di PEC personale per gli amministratori delle società di capitali

Con il DL 159/2025 entra in vigore una nuova disposizione che riguarda gli amministratori delle società di capitali. La misura modifica l’art. 5, comma 1 del DL 179/2012 e introduce l’obbligo di comunicare al Registro imprese un domicilio digitale (PEC) personale riferito all’amministratore incaricato.

19 novembre 2025

1 - PREMESSA

L’art. 13 commi 3 e 4 del DL 159/2025 ha modificato l’art. 5 co. 1 del DL 179/2012, introducendo l’obbligo, per alcune figure amministrative delle società di capitali, di comunicare al Registro delle Imprese un domicilio digitale (PEC) personale, distinto da quello della società.

In particolare, l’obbligo riguarda:

  • l’amministratore unico;
  • l’amministratore delegato;
  • in mancanza, il Presidente del Consiglio di amministrazione.

La normativa stabilisce che la PEC dell’amministratore non può coincidere con la PEC dell’impresa.

Unioncamere, nel documento del 10.11.2025, ha fornito le prime indicazioni operative in merito all’ambito applicativo, alle modalità di comunicazione e ai profili sanzionatori.

 

 

2 - SOGGETTI OBBLIGATI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Secondo quanto chiarito da Unioncamere, l’obbligo di comunicazione della PEC personale riguarda esclusivamente gli amministratori indicati dalla norma, nell’ambito delle seguenti tipologie di società:

  • società di capitali (Srl, Spa, Sapa);
  • cooperative costituite in forma di società di capitali;
  • società consortili che adottano tale forma.

 

Esclusioni

Non rientrano nell’obbligo:

  • amministratori di società di persone (Snc e Sas);
  • membri del CdA non delegati;
  • sindaci, revisori, procuratori e altre cariche non ricomprese nel perimetro normativo;
  • cariche negli enti collettivi che non assumono funzioni di amministratore unico, AD o Presidente del CdA.

 

 

3 - TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE

L’art. 13 co. 3 lett. b) del DL 159/2025 stabilisce due diverse tempistiche:

Società già iscritte al Registro Imprese

Gli amministratori in carica devono comunicare la propria PEC personale entro il 31 dicembre 2025.

 

Nuove nomine o rinnovi dal 31 ottobre 2025

Per gli amministratori nominati o confermati dopo l’entrata in vigore del DL:

  • la PEC deve essere comunicata contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina;
  • la pratica viene sospesa se la PEC non è indicata.

Unioncamere precisa che la comunicazione deve essere inviata insieme alla pratica telematica, senza possibilità di integrazione successiva.

 

 

4 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA PEC

La comunicazione del domicilio digitale dell’amministratore deve essere effettuata tramite:

  • pratica telematica al Registro Imprese con modello apposito firmato digitalmente;
  • indicazione della PEC personale del soggetto obbligato;
  • distinzione obbligatoria tra PEC dell’amministratore e PEC dell’impresa.

Unioncamere raccomanda di verificare preventivamente:

  • l’attivazione della PEC personale;
  • la sua validità e piena operatività;
  • la corretta intestazione personale dell’indirizzo.

 

 

5 - PROFILI SANZIONATORI

In caso di omessa comunicazione, l’art. 13 co. 4 del DL 159/2025 rinvia all’applicazione dell’art. 16 co. 6-bis del DL 185/2008.

Dalle indicazioni Unioncamere emerge quanto segue.

Nuove nomine o nuove costituzioni

Se la PEC dell’amministratore non è indicata:

  • la domanda viene sospesa fino a integrazione;
  • la Camera di Commercio non procede all’iscrizione.

Società già esistenti al 31.10.2025

Il mancato invio entro il 31.12.2025 comporta:

  • applicazione della sanzione dell’art. 2630 c.c, da 206,00 a 2.064,00 euro;
  • possibile assegnazione d’ufficio di una PEC personale all’amministratore.

 

 

6 - DIVIETO DI UTILIZZARE LA PEC DELLA SOCIETÀ

La normativa attualmente in vigore stabilisce espressamente che:

  • la PEC dell’amministratore non può coincidere con quella dell’impresa.

Unioncamere ribadisce tale divieto, precisando che il domicilio digitale dell’amministratore deve essere autonomo e personale, poiché destinato a comunicazioni ufficiali a lui rivolte in qualità di soggetto responsabile.

 

 

7 - ADEMPIMENTI A CARICO DELLE IMPRESE

Le società interessate devono:

  • identificare correttamente le figure soggette all’obbligo;
  • verificare la presenza di una PEC personale attiva;
  • inviare tempestivamente la comunicazione al Registro Imprese;
  • aggiornare la comunicazione in caso di rinnovo dell’incarico;
  • rispettare la scadenza del 31 dicembre 2025.