1 - PREMESSA
L’art. 13 commi 3 e 4 del DL 159/2025 ha modificato l’art. 5 co. 1 del DL 179/2012, introducendo l’obbligo, per alcune figure amministrative delle società di capitali, di comunicare al Registro delle Imprese un domicilio digitale (PEC) personale, distinto da quello della società.
In particolare, l’obbligo riguarda:
La normativa stabilisce che la PEC dell’amministratore non può coincidere con la PEC dell’impresa.
Unioncamere, nel documento del 10.11.2025, ha fornito le prime indicazioni operative in merito all’ambito applicativo, alle modalità di comunicazione e ai profili sanzionatori.
2 - SOGGETTI OBBLIGATI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Secondo quanto chiarito da Unioncamere, l’obbligo di comunicazione della PEC personale riguarda esclusivamente gli amministratori indicati dalla norma, nell’ambito delle seguenti tipologie di società:
Esclusioni
Non rientrano nell’obbligo:
3 - TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE
L’art. 13 co. 3 lett. b) del DL 159/2025 stabilisce due diverse tempistiche:
Società già iscritte al Registro Imprese
Gli amministratori in carica devono comunicare la propria PEC personale entro il 31 dicembre 2025.
Nuove nomine o rinnovi dal 31 ottobre 2025
Per gli amministratori nominati o confermati dopo l’entrata in vigore del DL:
Unioncamere precisa che la comunicazione deve essere inviata insieme alla pratica telematica, senza possibilità di integrazione successiva.
4 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA PEC
La comunicazione del domicilio digitale dell’amministratore deve essere effettuata tramite:
Unioncamere raccomanda di verificare preventivamente:
5 - PROFILI SANZIONATORI
In caso di omessa comunicazione, l’art. 13 co. 4 del DL 159/2025 rinvia all’applicazione dell’art. 16 co. 6-bis del DL 185/2008.
Dalle indicazioni Unioncamere emerge quanto segue.
Nuove nomine o nuove costituzioni
Se la PEC dell’amministratore non è indicata:
Società già esistenti al 31.10.2025
Il mancato invio entro il 31.12.2025 comporta:
6 - DIVIETO DI UTILIZZARE LA PEC DELLA SOCIETÀ
La normativa attualmente in vigore stabilisce espressamente che:
Unioncamere ribadisce tale divieto, precisando che il domicilio digitale dell’amministratore deve essere autonomo e personale, poiché destinato a comunicazioni ufficiali a lui rivolte in qualità di soggetto responsabile.
7 - ADEMPIMENTI A CARICO DELLE IMPRESE
Le società interessate devono: