1- PREMESSA
L’art. 1 co. 59 - 63 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto un regime transitorio opzionale secondo cui il pagamento dell’IVA dovuta sulle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica può essere effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore.
Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 9 del DL 17.6.2025 n. 84, l’opzione può essere esercitata anche nei rapporti con i subappaltatori.
In attuazione di tali disposizioni:
2- REGIME OPZIONALE DI VERSAMENTO DELL’IVA AD OPERA DEL COMMITTENTE
L’art. 1 co. 57 - 58 della L. 207/2024 ha previsto l’applicazione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica (art. 17 co. 6 lett. a-quinquies) del DPR 633/72).
L’efficacia di tale disposizione è però subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE.
Nelle more della concessione dell’autorizzazione per l’applicazione del reverse charge, l’art. 1 co. 59 ss. della L. 207/2024 ha introdotto un regime opzionale stabilendo che, per le citate prestazioni di servizi rese nei confronti delle predette imprese, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, il quale è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
L’esercizio dell’opzione, congiuntamente da parte del committente e del prestatore, avviene con l’invio all’Agenzia delle Entrate, da parte del committente, dell’apposito modello approvato dall’Agenzia stessa.
La fattura è comunque emessa dal prestatore di servizi.
Subappalti
L’opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra i subappaltatori.
L’esercizio dell’opzione in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore prescinde dall’esercizio della medesima nel rapporto tra committente e primo appaltatore.
In tal caso la presentazione della comunicazione di opzione e il versamento dell’IVA avviene ad opera del subappaltante in relazione al proprio subappaltatore (il quale rimane solidalmente responsabile).
Durata dell’opzione
L’opzione per il regime in esame ha una durata triennale.
3- MODELLO PER COMUNICARE L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE
Il modello per la comunicazione dell’opzione, approvato dall’Agenzia delle Entrate, è composto dal:
Con riferimento al contratto, occorre indicare:
Comunicazione di altri contratti
L’opzione può essere esercitata anche per contratti stipulati tra le stesse parti non inclusi in precedenti comunicazioni.
Per tali contratti, la durata triennale dell’opzione decorre dalla data di presentazione della comunicazione nella quale sono indicati i corrispondenti dati.
4- TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE
Il modello di comunicazione dell’opzione deve essere presentato dal committente (o subappaltante) all’Agenzia delle Entrate:
Per formare il file da inviare occorre utilizzare il software denominato “ReverseChargeLogistica”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Prova dell’avvenuta presentazione
L’opzione si considera esercitata dalla data di trasmissione telematica del modello di comunicazione.
L’avvenuto ricevimento della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate è attestato con un’apposita ricevuta, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione del modello.
Comunicazione correttiva
I dati di una comunicazione trasmessa possono essere corretti inviando una comunicazione correttiva, la quale sostituisce integralmente la precedente.
In questo caso, però, è possibile correggere solo eventuali dati errati riferiti alle opzioni esercitate, le quali rimangono valide.
Consultazione delle comunicazioni di opzione
Il committente (o subappaltante) e il prestatore (o subappaltatore) possono consultare le comunicazioni di opzione acquisite dall’Agenzia delle Entrate accedendo al proprio Cassetto fiscale disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.
La consultazione può essere effettuata anche dall’intermediario, delegato al servizio “Cassetto fiscale delegato”.
5- VERSAMENTO DELL’IVA DA PARTE DEL COMMITTENTE O SUBAPPALTANTE
A seguito della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’esercizio dell’opzione, il versamento dell’IVA avviene da parte del committente (o subappaltante), mediante il modello F24.
Termine
Il versamento dell’IVA da parte del committente (o subappaltante) deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore o subappaltatore.
Codice tributo
Per il versamento con il modello F24 dell’IVA in esame, la ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2025 n. 47 ha istituito il codice tributo “6045”, denominato “IVA - inversione contabile settore logistica - regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24:
Divieto di compensazione
L’importo dell’IVA da versare non può essere compensato con crediti d’imposta o contributivi disponibili, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.